«Voglio andare al liceo dei vip», e cambia residenza: impossibile rifiutare l’iscrizione al ragazzo
Il certificato anagrafico ha valore presuntivo: il “no” può scattare solo se si accerta la messinscena
Il ragazzino s’impunta e vuole andare al liceo nella zona-bene della città. Abita in un quartiere “in”, ma un po’ isolato e magari non vuole perdere i compagni delle medie che vanno tutti là. O forse sono i genitori che, per tradizione familiare o chissà che altro, vogliono con tutte le loro forze che il rampollo frequenti la scuola in territorio “vip”: come che sia, poco prima che si chiudano le iscrizioni all’istituto, il ragazzo cambia casa. O almeno così risulta dal certificato di residenza presentato alla scuola: il teen ager lascia l’abitazione dei genitori stabilendosi, guarda caso, nel quartiere dove ha sede l’ambìto liceo. L’istituto tuttavia lo blocca: «È solo un espediente per scavalcare altri aventi diritto», spiega l’amministrazione. E invece no: il documento dell’anagrafe prodotto dal giovane ha quanto meno un valore presuntivo che non può essere superato a meno che non si provi che la residenza sia fittizia. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 7 giugno 2011 dalla sesta sezione del Consiglio di Stato.
Un ballo in maschera
Semplice la spiegazione del rifiuto opposto all’iscrizione: il numero delle domande di iscrizione supera quello dei posti disponibili e la segreteria si trova obbligata ad applicare i criteri dettati da un regio decreto del lontano 1925, dando priorità a chi abita più vicino alla scuola con riferimento al «luogo nel quale la famiglia risiede stabilmente». Mentre il cambio di residenza in corsa del giovane che arriva da un altro quartiere sarebbe «un puro stratagemma» per guadagnare posti in graduatoria. Il punto è, spiegano i giudici di Palazzo Spada, che le affermazioni della segreteria restano «mere congetture»: è vero, il trasferimento effettuato a ridosso della chiusura delle iscrizioni risulta sospetto, ma può ben essere dettato dalle più varie motivazioni familiari e personali che restano irrilevanti a patto che la nuova residenza sia vera e non fittizia. Insomma: o si smaschera la messinscena oppure è illegittimo negare l’iscrizione al ragazzo.