di Isa Maggi
Come ad ogni tornata amministrativa gli Stati Generali delle Donne hanno predisposto, nell’ambito del progetto Le Città delle Donne, il Patto delle Donne per la Città, un perimetro di idee e di azioni che ogni candidato ed ogni candidata possono adottare per la propria campagna elettorale a dimostrazione del loro impegno concreto per costruire nuove città, nuovi luoghi con la rigenerazione e lo sguardo del femminile, per migliorare la qualità della vita di donne e uomini, bambini e bambine.
L’occasione ci fa sottolineare un aspetto normativo che è passato inosservato.
Esiste l’obbligo della parità di genere nelle liste elettorali attraverso una nuova sentenza della Corte Costituzionale.
La parità di genere è diventata obbligatoria anche nelle liste elettorali dei Comuni sotto i 5mila abitanti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 62/2022, confermando l’illegittimità delle norme sul voto negli enti locali nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti.
In pratica la mancanza di un numero sufficiente di candidature di entrambi i sessi determina l’esclusione della lista dalla competizione elettorale.
La Suprema Corte ha identificato un “vulnus normativo”,che non riusciva a garantire la parità di genere pur prevista per legge, nelle elezioni svolte nei Comuni sotto i 5mila abitanti per mancanza della sanzione, e ha ritenuto percorribile la strada di applicare la stessa sanzione prevista nei Comuni più grossi, ovvero l’esclusione dalle elezioni.
Tecnicamente, la sentenza boccia gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis, e, del Dpr 570/1960, che riguardano la presentazione delle liste elettorali nei Comuni con meno di 5mila abitanti. La motivazione: la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Si tratta dell’applicazione dell’articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Nel caso specifico, la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali, non sanzionando il mancato equilibrio di genere, non rispetta adeguatamente questo principio ed è quindi illegittima.