I provvedimenti che incidono sulla possibilità di mantenere o instaurare rapporti significativi con i bambini hanno attitudine di giudicato e sono ricorribili in Cassazione
Esteso al nuovo coniuge o convivente del nonno biologico il diritto di visita dei minori. La possibilità di mantenere rapporti significativi con i bambini non va riconosciuto infatti solo ai soggetti legati ai piccoli da un rapporto di parentela in linea retta ascendente. I provvedimenti che incidono sulla possibilità di mantenere o instaurare rapporti con i minori, peraltro, hanno attitudine di giudicato rebus sic stantibus e sono quindi impugnabili con ricorso per cassazione. Sono questi gli importanti principi indicati dalla prima sezione civile della Suprema corte nell’ordinanza 19780/18 del 25 luglio che ha accolto il ricorso di una coppia di nonni.
I ricorrenti si sono rivolti al tribunale per i minorenni per sentirsi riconoscere il diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti, interrotti o comunque resi assai difficoltosi dai genitori.
Il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione della donna in quanto seconda moglie del nonno e, quindi, non ascendente delle minori, mentre ha accolto la domanda dell’uomo.
La Corte d’appello ha respinto il ricorso della coppia pur dando atto dell’abituale frequentazione anche della signora da parte delle bambine.
Di qui il ricorso in Cassazione da parte della coppia.
La Suprema corte, prima di decidere il merito della vicenda, ha affrontato la questione della possibilità di presentare ricorso in Cassazione nei confronti dei provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti.
Ebbene, ha spiegato la Corte, l’orientamento tradizionale ha sempre dato risposta negativa al quesito anche se non è mancato qualche indirizzo di senso opposto. Anche la dottrina si è schierata verso una maggiore apertura affermando che l’orientamento tradizionale di legittimità sarebbe inspiegabilmente ed irragionevolmente distonico rispetto a quello adottato dalla stessa Corte nella materia dell’affidamento dei minori, nella quale la ricorribilità per cassazione del provvedimenti emessi in sede di reclamo è pacifica.
La Suprema corte ha poi mutato indirizzo ritenendo indubitabile che il decreto adottato dal tribunale per i minorenni con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima e ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus. Questo ultimo orientamento, ha proseguito il collegio di legittimità, deve essere ora confermato. Infatti di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità «a tutto campo», che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi in una continua e altalenante revisione dei provvedimenti stessi a opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Suprema corte, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
Passando quindi al merito della questione la Cassazione ha affermato che il fatto che la signora non sia la nonna biologica delle bambine non può essere di ostacolo al suo diritto di visita.
Infatti lo Stato, in base a quanto indicato dalla Cedu, deve predisporre un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati. Questo «arsenale» deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto – in particolare – degli interessi superiori del minore.
Se, dunque, la giurisprudenza europea ha evidenziato la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l’equilibrio psico-fisico del medesimo, è la nozione stessa di nucleo familiare a essere stata rivisitata e ampliata, valorizzando anche i rapporti “sociali”, purché connotati da una stabile relazione affettiva tra l’adulto e il minore.