Fecondazione eterologa proibita: atti rimessi ai tribunali per valutare la sentenza Cedu, 22 maggio 2012

da | Giu 1, 2012 | Anno 2012


Fecondazione eterologa proibita: atti rimessi ai tribunali per valutare la sentenza Cedu
La Consulta invita i giudici che hanno sollevato la questione a considerare la pronuncia di Strasburgo secondo cui nei Paesi europei il divieto è lecito

 

 Restituiti al mittente gli atti sul divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La Consulta si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai tribunali di Firenze, Catania e Milano sulla legge 40/2004, restituendo gli atti ai giudici rimettenti per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria) che si occupa della questione. A darne notizia è un comunicato della Corte costituzionale (in allegato sono disponibili le tre ordinanze che hanno sollevato le questioni di legittimità). Secondo i giudici di Strasburgo il divieto di ricorrere a tecniche di fecondazione eterologa nei Paesi europei non viola «l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione dei diritti dell’uomo», dovendosi riconoscere a ogni Paese del Vecchio Continente la discrezionalità nel regolare la materia con la conseguenza che la legge austriaca non lede di per sé i diritti delle coppie. Nelle questioni di legittimità sollevate si sottolineava il rischio di irragionevoli disparità di trattamento fra le coppie che per soddisfare il loro desiderio di un bambino potevano ricorrere alla fecondazione con donazione di gameti in vivo (ammessa dalla legge austriaca) e quelle che potevano ricorrere solo alla fecondazione con donazione di gameti in vitro (invece vietata dalla legge austriaca). La parola, dunque, torna ai tre Tribunali.