Visite ammesse solo in presenza dei servizi sociali.
Non può ottenere l’affido condiviso e ha diritto alle visite solo in presenza dei servizi sociali il genitore che, dati i forti contrasti con l’ex, minaccia di portare all’estero il figlio.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Perugia che, con una sentenza del 12 luglio 2010, ha confermato la decisione del Tribunale di affidare esclusivamente alla madre una bambina.
La coppia si era sposata in Tunisia. Poi erano venuti a vivere in Italia dove era nata la bambina. Subito i forti contrasti fra i due che avevano portato alla separazione. Lui aveva chiesto l’affidamento condiviso e intanto aveva messo su un’altra famiglia nella quale la prima figlia non si era mai integrata.
Viste le continue minacce di portarsi via la piccola il Tribunale del capoluogo umbro aveva stabilito il diritto di visita solo in presenza dei servizi sociali. Ora la Corte d’Appello ha confermato la decisione scongiurando così il pericolo di fuga. In particolare i giudici hanno precisato che deve essere escluso l’affido congiunto se persiste una stato di conflittualità accesa tra i coniugi e se altre circostanze (quali ad es. il minore ha sempre vissuto solo con uno dei genitori; il minore è escluso dalla nuovo nucleo familiare creato dall’altro genitore; il coniuge non affidatario ha sempre disatteso le disposizioni del Tribunale ponendo in essere reiterati atti minacciosi ed aggressivi; l’indempienza all’obbligo di mantenimento, etc.) non consentono di ritenere le parti capaci di una gestione congiunta dell’affidamento del figlio minore. Ne consegue che il genitore non affidatario è obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico del figlio minore.