Figli contesi, sulla domanda di rientro in Italia decide il Tribunale per i minorenni, 11 giugno 2013

da | Giu 13, 2013 | Anno 2013

Figli contesi, sulla domanda di rientro in Italia decide il Tribunale per i minorenni
Competenza sottratta al giudice ordinario chiamato a dirimere le controversie strettamente legate alla separazione

Sulla domanda di rientro dei figli, spesso contesi, dall’estero deve decidere il Tribunale per i minorenni e non quello ordinario, competente, invece, su tutte le controversie strettamente legate alla separazione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14720 dell’11 giugno 213, ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro in relazione a una domanda di rientro del bambino trasferito all’estero.

In particolare, ad avviso del Collegio di legittimità, non sussiste la competenza del Tribunale Ordinario riguardo a una domanda di rientro di minore trasferito all’estero, del tutto estranea al procedimento di separazione personale tra i genitori ( in questo caso pendente presso il Tribunale di Rossano).

Al contrario, sussiste competenza del Tribunale per i Minorenni, espressamente indicata dalla L. n. 64 del 1994 in ordine a tutte le questioni in cui può essere coinvolto un minore nei casi previsti dalla Convenzione dell’Aja. E’ vero che appare prevalente l’ipotesi di trasferimento del minore da uno Stato straniero in Italia, ma non è del tutto esclusa, a talune condizioni, l’ipotesi opposta.