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Figli legittimi e naturali: la Cassazione rilancia la parità dei diritti
Lo stato dell’arte della giurisprudenza. Assegno ridotto in favore del "fratellastro", mantenimento anche se la madre lavora.
Negli ultimi tempi la Cassazione ha rilanciato l’importanza della parità di diritti fra i figli nati dal matrimonio e quelli nati dalla convivenza. Ha infatti detto si all’ assegno di mantenimento al figlio naturale da parte del padre anche se la madre e’ autonoma e lavora. Di piu’. Ha riconosciuto alla mamma, ancora sposata con un’altra persona, il diritto a ottenere l’assegno per il nucleo familiare. Ma qualche settimana fa quest’apertura da parte dei giudici si e’ trasformata in una vittoria importante dei bambini nati da relazioni sentimentali. E’ stato infatti sancito dal Supremo Collegio che l’assegno di mantenimento di quelli legittimi va ridotto nel caso in cui incida a tal punto sul reddito del padre da non permettergli di mantenere con lo stesso tenore di vita i figli naturali.
Con una sentenza che ha scatenato subito la reazione favorevole dei matrimonialisti (n. 8227 dell’11 aprile 2011) la Corte di cassazione ha infatti accolto il ricorso di un papà di Roma che chiedeva, fra l’altro, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia legittima (400 euro al mese) per tutelare anche i bambini nati dalla successiva convivenza.
Insomma ora è ufficiale. La Suprema corte ha preso coscienza delle necessità delle famiglie “allargate” e, soprattutto dei padri spesso costretti a mantenere a fatica i figli di primo e di secondo letto.
Le motivazioni. Una sentenza molto lunga quella depositata da Piazza Cavour ma che dedica al mantenimento solo le ultime due pagine. Nel passaggio chiave, si legge che “fondata è invece la censura con la quale si lamenta che l’aumento dell’assegno per la figlia legittima crea uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla convivente”. L’art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell’art. 147 c.c. ( obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio ), con conseguente applicazione dell’art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli. Con questa norma il legislatore ha infatti affermato “il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento”. Con un reddito mensile netto che si aggira sui 1.600,00 euro l’uomo, considerato che con tale reddito deve provvedere al proprio mantenimento ed alle spese fisse che riguardano la gestione familiare, non appare in grado di destinare al mantenimento di ciascuno degli altri due figli naturali un importo mensile di euro 400,00, per cui appare maggiormente conforme alla normativa summenzionata l’importo di euro 300,00 mensili riconosciuto dal tribunale..
Il precedente contrario: niente riduzione dell’assegno di separazione in caso di nuova famiglia. Le posizioni della giurisprudenza di merito e di legittimità sull’argomento sono tutt’altro che omogenee. Colpiscono molte decisioni, anche relativamente recenti, con le quali la stessa Cassazione ha negato la riduzione dell’assegno al coniuge obbligato che, nel frattempo, ha fondato una nuova famiglia. Uno dei tanti esempi è la sentenza n. 28990 del 2008 e con la quale Piazza Cavour ha affermato espressamente che in tema di separazione e divorzio, in forza di un provvedimento d’urgenza non si può ridurre l’assegno di separazione anche nel caso in cui il debitore abbia un minor guadagno e una nuova famiglia se questo ha chiesto nel procedimento di divorzio tale riduzione.
I regali del genitore al figlio naturale non decurtano l’assegno. Nonostante le diverse posizioni dei giudici sull’assistenza e il mantenimento in favore dei figli naturali, si puo’ affermare con una certa tranquillita’ che, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un sempre crescente riconoscimento dei diritti dei bambini nati fuori dal matrimonio. Anche se, e questo va detto, le sentenze che, come quella in esame, fanno un paragone fra legittimi e naturali cosi’ aperto si contano sulle dita di una mano. Una decisione di qualche anno fa, sentenza 15098 del 2005, che era un campanello di allarme della strada interpretativa che la prima sezione civile avrebbe intrapreso e’ quella con la quale e’ stato stabilito che l’assegno di mantenimento del minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali non può essere negato né ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di ulteriori esigenze del figlio.
La madre naturale lavora? Si al mantenimento del bambino. Un’altra interessante pronuncia che ha avallato questa linea e’ stata depositata dalla Suprema corte quattro anni piu’ tardi. Senz’altro su questa come su tante altre decisioni ha influito la riforma sull’affido condiviso attuata nel 2006. Una legge, questa, con mille problemi ancora da risolvere ma che ha spianato la strada a una concezione piu’ attuale di famiglia. Ed e’ proprio in virtu’ di quelle disposizioni che la Cassazione, due anni fa, ha sancito, con la sentenza 23411 che il padre deve dare l’assegno mensile alla ex compagna per il mantenimento del bambino affidato congiuntamente alla coppia anche se la madre lavora. Ciò perché la legge sull’affido condiviso esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai genitori non coniugati. Inoltre, sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche ma la determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, non esonera certamente l’altro genitore dal contributo al mantenimento del minore.
Il figlio avuto con una donna sposata ha diritto all’assegno per il nucleo familiare. Con la sentenza n. 14783 dell’anno scorso la sezione lavoro della Cassazione ha sancito il diritto ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare, in favore dei figli naturali avuti dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonchè i minori affidati.