Figlio affidato alla madre poi ritenuta non idonea per problemi psichici: il provvedimento di allontanamento è di competenza del tribunale ordinario, 31 maggio 2012

da | Giu 7, 2012 | Anno 2012

 

Figlio affidato alla madre poi ritenuta non idonea per problemi psichici: il provvedimento di allontanamento è di competenza del tribunale ordinario
È il giudice specializzato dell’ufficio che deve disporre il ripristino dell’affidamento del minore

 
E’ compito del giudice specializzato del tribunale ordinario disporre il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare del minore, nel caso in cui la condotta e la personalità del genitore affidatario risulti nociva al piccolo. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 8778 del 31 maggio 2012.

Il caso
La minore, figlia di una coppia da tempo separata, era stata affidata alla madre che è risultata affetta da patologie psichiche che avrebbero potuto mettere a repentaglio la serena crescita della bimba. Il tribunale dei minorenni di Roma aveva stabilito che la figlia fosse affidata al servizio sociale del comune di residenza e collocata in casa famiglia e che servizio affidatario avrebbe dovuto trasmettere al medesimo tribunale concrete proposte di affidamento di parenti della bambina idonei ad accoglierla: la Corte d’appello di Roma ha confermato il decreto, affidando la minore alla zia materna.
La prima sezione civile, in linea con la Corte capitolina, osservando il riscontrato impedimento materno, rivelatosi oggettivamente e pregiudizievole all’interesse della piccola, ha ribadito che «in tema di affidamento della prole, va ricordato che nel caso, quale quello di specie, di coniugi separati e in regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, stabilito in sede separatizia, ex articolo 155 Cc, spetta al tribunale ordinario la competenza sulla revisione di detto regime, mentre la competenza del tribunale per i minorenni, a norma dell’articolo 38 Cc, è delimitata dagli articoli 330 e 333 Cc, a interventi cautelari e temporanei ablativi o limitativi della potestà genitoriale, al fine di ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore. In particolare, l’articolo 333 Cc consente al giudice specializzato di adottare i provvedimenti convenienti e anche di disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ove la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio». Piazza Cavour, pertanto, ha ritenuto inammissibile il ricorso.