Imputabilità esclusa solo per chi non è in grado di comprendere il disvalore del fatto
«Perdoniamolo: era sconvolto per la separazione dei genitori». Il teppista in erba prima sfregia la carrozzeria dell’auto e poi minaccia la proprietaria per non farsi denunciare. Ma la non imputabilità del minorenne scatta solo per chi era incapace di intendere e volere al momento del reato contestato. Una vicenda personale – per quanto dolorosa, come la fine del matrimonio di mamma e papà – non impedisce all’adolescente di rendersi conto del significato delle sue azioni. Lo precisa la sentenza n. 6970 del 23 febbraio 2011, emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione.
Per prosciogliere il minore ai sensi dell’articolo 98 Cp serve una motivazione molto accurata: risulta invece contraddittoria quella del Gup che ritiene non imputabile il minore, ma riconosce che lo sfregio alla carrozzeria costituisce un fatto il cui disvalore sociale può essere ben percepito anche da chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Per riconoscere il minore incapace di intendere e di volere è necessario che il soggetto all’epoca del fatto fosse affetto da una patologia tale da impedirgli di autodeterminarsi. La sofferenza patita per la separazione dei genitori può sicuramente avere effetti negativi sul figlio, che vede ad esempio ridursi le facoltà critiche della propria condotta. Ma ciò non gli impedisce di “volere” le proprie azioni e di prevederne le conseguenze: la particolare condizione personale dettata da motivi familiari e ambientali, dunque, non è assimilabile a una forma di patologia mentale che legittima il giudizio di non imputabilità.