Genitore indegno escluso dalla potestà e quindi dalla successione anche se il figlio è diventato maggiorenne, 29 marzo 2011

da | Apr 1, 2011 | Anno 2011

Resta competente il Tribunale per i minorenni

La pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale spiega i suoi effetti, fra cui l’esclusione del genitore indegno dalla successione anche se, in corso di causa, il figlio è diventato maggiorenne. Non solo. La competenza resta al Tribunale dei minori.
A questa interessante conclusione è giunto il Tribunale per i minorenni di Milano (Giudice relatore, Gennaro Mastrangelo) che ha dichiarato decaduto per indegnità dalla potestà genitoriale un padre, sia nei confronti della figlia piccola sia nei confronti di quella nel frattempo diventata maggiorenne.
L’uomo non si era mai occupato dei bambini, non li aveva mai mantenuti né aveva partecipato affettivamente alla loro vita.
Per questo la madre aveva chiesto la decadenza per indegnità dalla potestà genitoriale. Ora il Tribunale del capoluogo lombardo l’ha definitivamente pronunciata. Nelle interessanti motivazioni sono stati precisati due punti fondamentali.

Competenza del Tribunale per i minorenni. Prima di tutto, nonostante il figlio sia diventato maggiorenne la competenza alla pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale resta al Tribunale dei minori.
Il raggiungimento della maggiore età, viene spiegato in sentenza, non fa venir meno l’interesse ad agire del ragazzo.

Sanzione ex art. 463 del codice civile. Un altro aspetto fondamentale della decisione è quello legato alla sanzione prevista dal nuovo articolo 463 del codice civile, secondo cui, il genitore che ha perso la postestà genitoriale per indegnità non ha diritto ad essere ammesso, eventualmente, alla successione del figlio. In proposito in fondo alla sentenza si legge che « a seguito delle novità introdotte all’art. 463 si deve […] ritenere che la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale spieghi i suoi effetti anche dopo il raggiungimento della maggiore età in relazione agli effetti sanzionatori di cui all’art. 463 n. 3 bis. Una diversa soluzione determinerebbe […]un’irragionevole compressione dell’efficacia sanzionatoria della dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale ».