Genitore scriminato per la somma esigua non versata al minore compensata da assegni raddoppiati

da | Mag 16, 2017 | Anno 2017

Definitiva l'assoluzione dell'onerato che mai ha fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio: lo spontaneo aumento del contributo esclude che l'imputato volesse davvero rendersi inadempiente – Sentenza, 15 maggio 2017

Il contributo esiguo non versato dall’onerato al minore, compensato però dallo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni periodi dell’anno salva l’onerato dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. A sancirlo è la Cassazione che, con la sentenza 24050/17, depositata oggi dalla seconda sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso presentato da una donna separata contro la sentenza della Corte di appello che aveva assolto l’ex dal reato ex articolo 570 Cp.

Il ricorso della ex arriva una prima volta in sede di legittimità e gli “ermellini”annullano con rinvio la sentenza che ritorna al giudice di appello; in sede di riesame, la Corte territoriale, allineandosi alla decisione della Cassazione, assolve l’imputato dal reato ascritto e la ricorrente propone ricorso ai soli effetti civili puntando all’annullamento della decisione. Il ricorso bis non ha migliore fortuna perché la Corte suprema lo dichiara inammissibile. Posto che risulta dagli atti che l’uomo non ha fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore e che le spese straordinarie non erano a suo carico, il giudice dell’appello bis analizza, in base alle spese presentate dalla persona offesa, che risulta eseguito, in un periodo circoscritto, solo un pagamento di 30 euro per un certificato medico. Il punto è che non si può imputare la responsabilità penale per un inadempimento tanto esiguo considerato «lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno che ha, pertanto, indotto la Corte di appello ad escludere che l’onerato volesse rendersi inadempiente ai propri obblighi di mantenimento». La sentenza di appello risulta immune da vizi e censure: il collegio non ha valutato «l’esiguità degli inadempimenti per escludere l’elemento materiale del reato, bensì per escludere la volontà dell’imputato di rendersi inadempiente».