Non si può escludere la responsabilità di struttura e medici per le lesioni cerebrali da ipossia di fronte alla mancanza del tracciato cardiotocografico nel periodo precedente l’ingresso in sala parto – Cassazione, 5 aprile 2017
Presenta ricorso al Palazzaccio la madre di un bimbo contro una struttura sanitaria e due medici, responsabili delle lesioni cagionate al figlio da «sofferenza ipossico-ischemica» patita durante il parto.
Tribunale e Corte di appello respingevano la pretesa risarcitoria; in particolare, il giudice del merito escludeva il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento, pur in presenza di un comportamento omissivo dei medici, vale a dire l’interruzione del monitoraggio Ctg (cardiotocografico) per un periodo congruo di tempo prima del parto.
Il collegio, in relazione ai danni cerebrali da ipossia neonatale, ricorda che quando si è in presenza di un’omissione dei sanitari nella fase del travaglio o del parto, la causa del danno rimasta ignota non può «ridondare a vantaggio della parte obbligata, la quale, anzi, è tenuta, alla prova positiva del fatto idoneo a escludere l’eziologica derivazione del pregiudizio dalla condotta inadempiente».
Detto questo, la Corte di appello, pur riconoscendo che il danno era «verosimilmente circoscritto al periodo perinatale», ha poi concluso nel senso che «la patologia sofferta dal minore non fosse riconducibile a una manifestazione verificatasi durante il parto», addossando al paziente l’onere di dimostrare le omissioni e le errate manovre durante il parto «nonché la riconducibilità a queste della malattia, peraltro individuata con certezza in epoca successiva alla nascita». Ma il giudice di merito non si limita solo a questo, ma conferma l’irrilevanza della mancanza del tracciato del monitoraggio Ctg «nel periodo immediatamente antecedente l’ingresso in sala parto».
Coglie pertanto nel segno la censura dei ricorrenti sulla valutazione di irrilevanza del mancato monitoraggio nella fase del travaglio contenuta nella sentenza impugnata, «valutazione invero giustificata con motivazione tautologica sulla base di elementi sprovvisti di significato a tal fine (le refertate buone condizioni del neonato non importano affatto l’assenza di stati patologici, i quali anzi possono essere con certezza diagnosticati in epoca successiva alla nascita, come accaduto nella specie) e tratta dalla disamina di una documentazione (la cartella clinica) mancante di una descrizione compiuta ed obiettiva del parto».
La Cassazione accoglie la domanda e cassa con rinvio la sentenza impugnata.