Bocciato il ricorso della parte civile, esclusa la configurabilità del reato ex articolo 570 Cp: volontario lo storno del padre non sposato in favore della madre, il diritto scatta solo per il coniuge – Sentenza 9 novembre
Dopo che la coppia di fatto si è lasciata, nella somma che il giudice civile stabilisce in favore del figlio minore il genitore lavoratore e non convivente ben può ricomprendervi anche gli assegni familiari che percepisce, disponendo siano versati all’altro genitore, a meno che la sentenza non decida diversamente: deve dunque escludersi che l’obbligato possa essere condannato ex articolo 570 Cp perché la somma passata mensilmente in favore del minore, al netto degli assegni familiari, è inferiore alla cifra indicata dal giudice civile. È quanto emerge dalla sentenza 44765/15, pubblicata il 9 novembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.