Ha diritto al risarcimento dei danni morali il coniuge che ha subito un lungo tradimento, 16 gennaio 2013

da | Gen 18, 2013 | Anno 2013

 
Ha diritto al risarcimento dei danni morali il coniuge che ha subito un lungo tradimento
Liquidati oltre 40 mila euro in favore di un uomo ingannato anche sulla paternità

Il danno biologico può essere definito come una menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata. Tale danno incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce quindi nella sola propensione a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La giurisprudenza lo ha catalogato come danno non patrimoniale. In questa categoria rientrano anche altre voci di danno, una volta rispondenti a quello esistenziale e alla vita di relazione nonché il danno morale. A partire dal 2003 la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali è svincolata dal compimento di un reato nel senso che il danneggiato ne ha diritto anche se il danneggiante non ha commesso un fatto penalmente rilevante ma semplicemente un illecito civile.

 
Ha diritto al risarcimento dei danni morali il coniuge che ha subito un lungo tradimento tanto più se è stato ingannato sulla paternità. Lo ha stabilito il tribunale di Bologna che, con la sentenza 3207/12, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva scoperto, a poche settimane dal matrimonio, che la moglie lo tradiva già da dieci anni, durante tutto il fidanzamento. Di più. La donna era rimasta incinta e aveva dato l’annuncio a parenti e amici nonostante fosse a conoscenza della sterilità del marito. Per questo lui le ha fatto causa per ottenere il risarcimento del danno biologico e morale.
Il Tribunale emiliano gli ha accordato poco più di 40 mila euro come riscatto morale. Sul punto il giudice ha chiarito che il risarcimento del danno per violazioni dei doveri coniugali presuppone la lesione di un diritto inviolabile, garantito dalla Costituzione, quale può essere il diritto alla salute oppure alla dignità della persona. Da ciò deriva che detta violazione deve ritenersi sussistente in virtù della repentina ed immediata relazione extraconiugale intrapresa dalla coniuge, a ridosso del matrimonio, in più con gravidanza, in quanto implicante una grave lesione del rapporto coniugale e della fiducia riposta dal coniuge nell’importanza dell’atto matrimoniale. Questo lede la dignità altrui anche per il fatto dell’inganno posto in essere nei riguardi del coniuge, pure di fronte ai parenti, circa l’effettiva paternità del nascituro e il tutto in modo cosciente e lucido.