Il minore vittima di un abuso sessuale è un testimone credibile, ai fini della condanna, anche senza la perizia psicologica se, in generale, non è propenso alla “suggestione” e all’ “elaborazione fantasiosa”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12560 del 30 marzo 2010, ha confermato le accuse di abuso sessuale nei confronti di un 68enne di Torre Annunziata per i rapporti sessuali (consensuali) avuti con una ragazzina prima che questa compisse quattordici anni.
Il Gup aveva deciso una condanna di tre anni e tre mesi di reclusione che era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Contro questa decisione l’uomo ha fatto ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto solo sul punto delle accuse formulate per i rapporti avuti con la ragazza dopo i quattordici anni. Per il resto la condanna è stata confermata anche e soprattutto sul punto della credibilità della minore. Infatti non si era resa necessaria una perizia psicologica dato che lei non era apparsa suggestionabile.
In particolare secondo il Collegio “in tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non sussiste la necessità dell’indagine psicologica (peritale) in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, qualora si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all’elaborazione fantasiosa e alla suggestione, tali da rendere dubbio il suo racconto”.
I minori vittime di abusi sessuali sono credibili anche senza la perizia psicologica se non sono facilmente suggestionabili, 14 aprile 2010
