Il cognome del vero padre non può essere assegnato al bambino ormai grandicello
Sul patronimico del genitore biologico prevale la salute psico-fisica del minore
Il giudice non è tenuto ad assegnare al minore che frequenta le elementari il cognome del vero padre. Infatti, sul patronimico deve prevalere la serenità e la salute mentale del minore inserito da anni in un contesto sociale con altro nome.
Lo ha sancito il Tribunale di Trento che, con la sentenza n. 725 del 1 agosto 2012, ha lasciato il cognome del padre che aveva riconosciuto il piccolo ma che non era il genitore biologico. Sul punto il giudice ha ricordato che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dall’applicazione di diverse regole, non richiamate dall’art. 262 cc, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo.