Il coniuge ha diritto a essere risarcito personalmente dall'ex per il mancato versamento dell'assegno in favore del figlio

da | Nov 15, 2017 | Anno 2017

Il genitore affidatario può dunque costituirsi parte civile nel processo penale. Irrilevanti i contributi durante i periodi di visita – Sentenza, 5 novembre 2017

 

Il coniuge divorziato ha diritto iure proprio a essere risarcito per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli. Può quindi costituirsi parte civile nel giudizio penale. Ma non basta. Ai fini della condanna è del tutto irrilevante che il genitore non affidatario abbia provveduto anche economicamente al minore nei giorni o comunque nei periodi di visita presso la sua abitazione.

Sono questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 51913 del 14 novembre 2017, ha confermato il verdetto a carico di un padre accusato di non aver versato il contributo in favore del figlio stabilito dal giudice del divorzio.

Per giungere a questa conclusione gli Ermellini hanno fatto prima un’importante valutazione: il creditore della prestazione non è solo il figlio minore, in quanto titolare del diritto al mantenimento, ma anche il genitore con lui convivente in quanto titolare del diritto a ricevere contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede e che è pertanto titolare di un autonomo, ancorché concorrente, diritto dal momento che sopporta l'onere del mantenimento di un soggetto economicamente incapiente, perché minore.

Il corollario naturale per il Supremo collegio è che il motivo presentato sul punto dalla difesa dell’uomo è infondato poiché correttamente la ex coniuge dell'imputato, madre convivente del minore beneficiario dell'assegno di mantenimento, è stata individuata quale soggetto legittimato alla costituzione di parte civile in quanto persona offesa dal reato e, pertanto, destinataria della condanna al risarcimento del danno.

Nulla da fare neppure sull’altro versante. L’aver mantenuto il minore durante i periodi di visita e di permanenza presso la propria abitazione non fa venir meno l’obbligo al versamento dell’assegno e quindi la condanna alla reclusione, in questo caso cinque mesi, e al risarcimento del danno.

Debora Alberici

(Riproduzione riservata)