Il disinteresse per la cura e il mantenimento del figlio da parte del padre fa scattare l'affidamento esclusivo alla madre

da | Mar 7, 2014 | Anno 2014

Rilevante la parziale presentazione della documentazione fiscale del genitore obbligato che non denota condizioni precarie – Sentenza del 4 marzo 2014

Il disinteresse manifestato del padre separato nei confronti del figlio, tradotto nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno (psichico ed economico) configura l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale convivono dalla separazione dei genitori. Lo ha sancito il Tribunale di Roma con la sentenza 23620/2013.
Per la prima sezione civile l'affidamento a entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 155 Cc, comporta l'esercizio della potestà da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 155, 3 co., Cc: v. anche l'art. 709 ter, 1 co., Cpc), oltre che dei compiti di cura: Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento esclusivo, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore (art. 155 bis Cc); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Peraltro, l'attribuzione al genitore affidatario della potestà esclusiva non impedisce affatto la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario e il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità. Dunque anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Insomma, nel caso esaminato, va disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale convive dalla separazione dei genitori, visto il disinteresse manifestato del padre nei confronti della prole, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali (nonostante non sia emersa una situazione economica precaria tale da giustificare l'inadempimento).