Il figlio a carico del padre può far cadere il diritto all’assegno

da | Feb 2, 2016 | Anno 2016

Occuparsi del ragazzo diventa rilevante soprattutto quando la ex non prova perché il suo reddito non le permette lo stesso tenore di vita – Sentenza, 2 febbraio 2016

 

Mantenere il figlio in via esclusiva può far cessare, a carico del coniuge con il reddito maggiore, l’obbligo di versare l’assegno di divorzio. Ciò soprattutto quando lei non riesce a dimostrare l’insufficienza dei suoi redditi a mantenere lo stesso tenore di vita.

È quanto affermato dal Tribunale ordinario di Roma che, con la sentenza n. 969/2015, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Negli accordi della separazione, inoltre, era stato previsto che l’uomo si accollasse, oltre al mantenimento del secondogenito, anche l’intera rata del mutuo della casa coniugale a lui assegnata.

Una decisione, questa, che non è stata confermata dal giudice del divorzio in quanto, si legge nel documento, si tratta di una pattuizione suscettibile solo di negoziazione tra le parti, dunque nell’ambito di una separazione consensuale, ma non rientrante nelle attribuzioni del giudice che debba regolare gli aspetti economici del rapporto di separazione o di divorzio.

La donna non ha incassato l’ok della Corte neppure sull’assegno di divorzio: ciò perché non ha dimostrato per quali ragioni obiettive non sarebbe in grado di procurarsi con il proprio reddito un tenore di vita, modesto, come quello avuto in costanza di matrimonio, tenuto conto, sottolinea il Tribunale, del fatto che l’ex coniuge si fa carico in via esclusiva del mantenimento del figlio non autosufficiente.