Superata l’età in cui si completa la specializzazione, è l’interessato a dover provare che il genitore deve versargli l’assegno. La disoccupazione “colpevole” impedisce l’assegnazione dell’immobile – Sentenza, 24 ottobre 2018
Il Tanguy all’italiana non solo dice addio al mantenimento del padre ma fa pure perdere alla mamma l’assegnazione della casa ex familiare.
E ciò perché superata una certa età non è il genitore a dimostrare che ormai il figlio è divenuto autosufficiente dal punto di vista economico ma spetta al “bamboccione” dimostrare il motivo per cui dovrebbe continuare a ottenere l’assegno mensile. Qual è la soglia? L’età in cui deve ritenersi completato l’iter di formazione e specializzazione del giovane, mentre al di sopra il contributo a carico del genitore sopravvive soltanto per il raggiungimento di obiettivi specifici. La casa, poi, può essere attribuita all’ex coniuge soltanto se il figlio maggiorenne non è autonomo senza sua colpa. È quanto emerge dalla sentenza 1082/18, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Perugia.