Il genitore divorziato paga metà dello stage al figlio anche se non fu coinvolto nella decisione, 28 settembre 2011

da | Ott 2, 2011 | Anno 2011

Il genitore divorziato paga metà dello stage al figlio anche se non fu coinvolto nella decisione
È escluso che l’affidatario debba comunicare il viaggio di studi all’estero e l’iscrizione alla scuola privata


 Principio analogo espresso da altre sentenze  Consulta massima e sentenza relative all’articolo
«E io pago!». Non l’ha presa bene, il padre divorziato, quando si è trovato di fronte al fatto compiuto: sborsare 8 mila euro, in seguito ridotti alla metà, per l’istruzione della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico. E ciò che non gli va giù sono soprattutto le spese per il viaggio-studio negli Usa, decisione rispetto alla quale non fu interpellato né minimamente coinvolto. Spese che, tuttavia, dovrà comunque sostenere insieme a quelle processuali. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 26 settembre 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.

Dura lex, sed lex
Non c’è dubbio, osserva il collegio, sull’utilità di uno stage all’estero per la studentessa universitaria di lingue che da grande vuol fare l’interprete, specie considerando le possibilità economiche dei genitori, piuttosto buone: si tratta, insomma, di una spesa sicuramente proficua. Ciò che al padre brucia è di averlo appreso a cose già decise, da una fredda lettera inviatagli dall’ex moglie. È vero: il codice civile affida a entrambi i coniugi le scelte più rilevanti sul futuro dei figli. Ma, precisano gli “ermellini”, non impone all’affidatario alcun onere di informazione, a meno che non si tratti di eventi eccezionali e imprevedibili che impongono la partecipazione dell’ex partner alla decisione (e sempre che un ritardo nella determinazione, che si connota invece come indifferibile, non metta potenzialmente a rischio il minore). E non è certo questo il caso del corso di lingue all’estero. Sui temi di «maggiori interesse» per la vita dei figli il genitore non affidatario ha viceversa un dovere di vigilanza e un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne eventualmente le modalità. In caso di dissidi, poi, c’è sempre la strada del ricorso all’autorità giudiziaria.

Obbligo escluso
Nel risolvere la controversia la Suprema corte cita a mo’ di esempio la sentenza pronunciata in una vicenda analoga (cfr. 5262/99). Qui il genitore non affidatario contesta l’obbligo di pagare la metà delle spese scolastiche perché l’iscrizione del minore all’istituto privato non è stata convordata: i giudici rispondono che l’assenza di un accordo fra i genitori è irrilevante e che basta il titolo giudiziale a far scattare l’obbligo di rimborso. Dunque? Bisogna parlare subito o tacere per sempre: il non affidatario deve tempestivamente manifestare il suo dissenso rispetto alla scelta della scuola, o dello stage negli Usa, anche se l’ex partner non gli ha comunicato la decisione. Dovrà allora puntare a farsi dire le notizie direttamente dai figli.