Il genitore può detrarre le spese per il primo figlio a carico se l'ex non versa il mantenimento

da | Ott 29, 2014 | Anno 2014

Bocciato il ricorso dell'amministrazione finanziaria: nel caso in cui uno dei genitori «manchi» la riduzione è ammessa – 27 ottobre 2014

Sono legittime le detrazioni per il primo figlio a carico se il coniuge separato si disinteressa degli obblighi di mantenimento della prole. Lo chiarisce la Ctr di Potenza con la sentenza n. 552, depositata il 21 ottobre scorso dalla prima sezione. Con la pronuncia, la commissione regionale rigetta il ricorso del fisco contro la decisione della commissione di primo grado. Una donna impugnava l'avviso di accertamento delle Entrate con cui recuperava le indebite detrazione per coniuge e figlio a carico operate nella dichiarazione dei redditi. La donna, separata dal marito, aveva provveduto interamente alle esigenze dei figli e dunque, sosteneva che la detrazione fosse del tutto legittima. In primo grado, l'istanza della donna era accolta.

L'Amministrazione finanziaria ricorreva in secondo grado, ma l'appello è giudicato infondato. Nelle motivazioni si legge che l'analisi del rapporto tributario ha evidenziato che la donna ha operato le detrazioni per carichi di famiglia ritenendo che nel caso in cui il coniuge separato si disinteressi completamente degli obblighi di mantenimento dei figli possa legittimante operarsi la detrazione per il primo figlio nella misura stabilita per il coniuge a carico. Talecontegno può trovare fondamento nell'articolo 12 del Tuir che disciplina il regime delle detrazioni nell'ipotesi in cui il coniuge manchi.

L'articolo 12 afferma testualmente che se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e a questi non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) (3); lettera modificata dall'articolo l, comma 483, della l. n. 228/2012).

Pertanto, conclude la Ctr di Potenza, in presenza della prova del disinteresse dell'altro coniuge agli obblighi di mantenimento, nonostante siano stati stabiliti nella sentenza di separazione,la detrazione della quale si discute che spetta nel caso in cui il coniuge manchi può essere ammessa. La Ctr potentina respinge l'appello dell'Amministrazione finanziaria.