Infondata la questione di legittimità dell’articolo 337 ter Cc, sollevata dopo la fine della relazione tra due donne sui rapporti dell’ex partner con i figli avuti dall’altra grazie alla fecondazione eterologa – 5 ottobre 2016
Infondata.
Non trova ingresso la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 337 ter Cc. E ciò perché il vuoto di tutela denunciato non esiste e già oggi il giudice ha il potere di garantire il diritto del genitore “sociale” a mantenere, dopo la fine del suo rapporto con il partner dello stesso sesso, il rapporto con il minore venuto alla luce grazie alla fecondazione eterologa.
Lo stabilisce la Consulta.
Provvedimenti convenienti.
Bocciata la questione sollevata in relazione a plurimi parametri costituzionali dalla Corte d’appello di Palermo nell’ambito di una causa che vede contrapposte due donne, un tempo legate da un relazione sentimentale di coppia, in relazione al rapporto con i figli nati da una delle due grazie alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il giudice a quo dubitava sulla costituzionalità della norma che limita il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: il che, sosteneva l’ordinanza di rimessione, impedirebbe al giudice di garantire la conservazione di rapporti con soggetti diversi dal ramo parentale e che pure sono nell’interesse del minore perché altrettanto significativi, ad esempio laddove l’ex partner omoaffettiva della genitrice biologica dei due minori. Il punto è che attualmente il giudice ha la facoltà di adottare «i provvedimenti convenienti» nel caso concreto: il comportamento di un genitore che interrompe senza giustificazione un rapporto instaurato dal minore con soggetti che non sono parenti rientra nella condotta «comunque pregiudizievole al figlio», laddove la relazione osteggiata risulta significativa per l’interessato. Ed è l’articolo 333 Cc che consente al giudice di rimediare. Non resta che aspettare il deposito delle motivazioni.