Inammissibile la domanda di una donna che chiedeva all’ex coniuge un esborso più alto – Sentenza, 20 Gennaio 2017
Il rimborso delle spese straordinarie per la prole, non «previamente determinate o determinabili» che l'ex deve restituire, può essere stabilito in via equitativa dal giudice.
A stabilirlo è la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1161/17, pubblicata il 18 gennaio.
Con la pronuncia, il Palazzaccio dichiara inammissibile il ricorso di una donna separata che impugnava la decisione del tribunale perché il giudice aveva rideterminato in 300 euro l'ammontare delle spese straordinarie per il figlio che l'ex le doveva a titolo di rimborso. Il giudice stabiliva che tali esborsi riguardassero le spese mediche, per la riparazione dello scooter e dell'auto e non l'abbonamento Internet, i trasporti scolastici, l'acquisto di libri o le spese per l'assicurazione o per il tagliando dell'auto. Sulla base di tali considerazioni, il tribunale decideva di accogliere la domanda di rimborso limitatamente alle prime spese, disponendo per le restanti, la condanna della donna alla restituzione. La Cassazione conferma l'iter argomentativo del tribunale.