Il lavoratore domestico che riceve solo vitto e alloggio è considerato un dipendente a tutti gli effetti

da | Mar 26, 2014 | Anno 2014

Il datore è tenuto ai contributi previdenziali, alla tredicesima e al Tfr. Accolto il ricorso della donna – 24 marzo 2014

Il lavoratore domestico che riceve in cambio delle sue mansioni solo vitto e alloggio e una modesta retribuzione dev'essere considerato un lavoratore dipendente a tutti gli effetti.

Lo ha sancito la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari che, con la sentenza n. 12456/2013, ha condannato il datore di lavoro al pagamento ratei della tredicesima mensilità, al T.F.R., al versamento dei relativi contributi assicurativo previdenziali.

La lavoratrice domestica ricorreva in giudizio affermando di aver lavorato alle dipendenze della famiglia della resistente per circa unidic anni, svolgendo mansioni di domestica per 25 ore settimanali e che per il lavoro svolto aveva ricevuto a titolo retributivo Euro 500,00 mensili senza alcun prospetto paga e con omissione contributiva previdenziale. Dichiarava inoltre di aver goduto di circa sette giorni di ferie all'anno non retribuite e di aver prestato servizio anche durante le festività, senza percepire alcuna maggiorazione sulla retribuzione così come previsto dal CCNL Collaboratori familiari del 16.07.1996. Nulla inoltre aveva percepito a titolo di scatti di anzianità né di ratei della tredicesima mensilità né il T.F.R..

Il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, che lo distingue da quello autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si realizza attraverso l'emanazione di ordini specifici, con potere di controllo e vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Il lavoro domestico, come nel caso di specie rientrante nella seconda categoria secondo il sistema di classificazione del personale ai sensi dell'art. 10 del CCNL Lavoratori Domestici del 16.07.1996, si inquadra nella tipologia dei rapporti a subordinazione c.d. “attenuata”, in quanto consistente in prestazioni elementari e ripetitive (quali addetto alla stireria, addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione, collaboratore generico polifunzionale, etc.) dove il potere direttivo esercitato non sempre si manifesta mediante ordini dettagliati e continui, essendo necessaria e sufficiente la predisposizione delle modalità organizzative per cui deve essere resa la prestazione, anche attraverso semplici indicazioni che possono essere fornite anche solo all'inizio del rapporto lavorativo.