Esclusi affido esclusivo e limiti al diritto di visita solo per la violazione dei doveri del matrimonio: chi la strumentalizza viene meno alla responsabilità di genitore. Ma vacanze senza il nuovo partner – Ordinanza del Tribunale di Milano – 14 settembre 2015
Chi l’ha detto che il marito fedifrago non può essere un buon padre?
L’infedeltà coniugale costituisce certo violazione degli obblighi che scaturiscono dal matrimonio ma non giustifica affatto l’affido esclusivo del minore o la limitazione del diritto di visita per il genitore non collocatario.
Anzi: la moglie che strumentalizza l’infedeltà del marito per non fargli vedere il figlio minore viene meno alla propria responsabilità di genitore e compie a sua volta una violazione valutabile come tale anche ai fini degli articoli 337 quater Cc e 709 ter Cpc; norma, quest’ultima, che consente al giudice di condannare l’inadempiente di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria.
È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.