Il marito proprietario di casa non può cacciare la moglie anche se per il giudice possono vivere separati

da | Ott 30, 2015 | Anno 2015

Il coniuge estromesso conserva la detenzione qualificata dell’immobile: c’è obbligo di rispetto reciproco in pendenza della causa. L’altro non può cambiare la serratura: deve seguire il codice civile – Ordinanza – 29 ottobre 2015

Galeotto fu il ferragosto. Mentre pende la causa di separazione, il marito proprietario della casa cambia le serrature profittando di una breve assenza della moglie: dice che ha perso le chiavi e ha paura dei ladri, d’altronde è già stato emesso il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati. Il punto è che il provvedimento di assegnazione dell’abitazione coniugale non risulta emesso: al ritorno la donna che è rimasta fuori dalla porta propone l’azione di spoglio e il giudice ordina al marito di consegnarle le chiavi. Deve infatti ritenersi che la donna conservi la detenzione qualificata dell’immobile, che ora risulta fondata sull’obbligo di rispetto reciproco fra coniugi, un dovere che non viene meno in pendenza della causa di separazione. Il marito, dunque, se vuole far valere i diritti dominicali può soltanto azionare i rimedi previsti dal codice civile. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Verona.