Figlio under 18 soggetto e non oggetto di diritti grazie alla Cedu. La testimonianza scritta del nonno che ha problemi a muoversi può ben essere concordata dopo l’ammissione delle prove – 13 gennaio 2014
Il minore conteso deve essere sentito come parte e non interrogato quale teste. Il fanciullo under 18, infatti, è ormai ritenuto soggetto di diritti e non oggetto più di diritto e dunque costituisce parte sostanziale, ad esempio, nella causa sul mantenimento: ne consegue che in tal caso le norme di cui agli articoli 155 sexies e 315 bis Cc si pongono in rapporto di deroga e specialità rispetto alle previsioni di cui agli articoli 244 e seguenti Cpc. Ancora: la testimonianza scritta può essere concordata dopo l’ammissione delle prove in caso opportune di sopravvenienze processuali.
Lo precisa l’ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano