Il padre assenteista rimborsa ripetizioni e scuola privata anche se non concordate con l'ex

da | Set 22, 2017 | Anno 2017

Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie ottiene il decreto ingiuntivo per il rimborso anche se ha deciso da solo. Rilevante il livello sociale – Ordinanaza, 21 settembre 2017

 

Il genitore che, dopo il divorzio, si disinteressa dei figli e della loro istruzione è tenuto a rimborsare l’ex per ripetizioni e scuola privata, anche se non ha avuto voce in capitolo sulle decisioni prese.

Le spese straordinarie devono comunque inserirsi in un contesto sociale di livello adeguato.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22029 di oggi, 21 settembre 2017, ha respinto il ricorso di una padre che, dopo il suo trasferimento all’estero, si era completamente disinteressato dei figli.

La ex moglie aveva provveduto all’educazione delle due figlie. In particolare, date le difficoltà di una delle due, aveva deciso autonomamente per la scuola privata e le ripetizioni.

Quindi ha chiesto all’uomo un rimborso di 4 mila euro, ottenendo a suo carico un decreto ingiuntivo.

Inutile il ricorso di lui alla Suprema corte con il quale lamentava di non aver preso parte ad alcuna decisione. Sul punto gli Ermellini hanno infatti risposto che riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all'istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia adottato validi motivi di dissenso.

A pesare sulle decisione dei Supremi giudici due elementi fondamentali: il livello sociale degli ex coniugi e il disinteresse dell’uomo verso le figlie.