Per escludere la configurabilità del delitto ex articolo 570 Cp deve essere assoluta l’impossibilità di adempiere agli obblighi posti a carico del genitore. Irrilevante l’improvvisa incapacità economica – Sentenza, 22 marzo 2016
Non si possono violare gli obblighi di assistenza verso i figli minori per un’asserita, e dunque non dimostrata, depressione o per un’improvvisa incapacità economica. Non bastano a scriminare il padre inadempiente le contenute dazioni di denaro, anche ad opera dei suoi genitori. Infatti per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 Cp, deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà. A porre l’accento sulla questione è la sentenza 12283 del 22 marzo 2016 della sesta sezione penale della Cassazione.