Accolto il ricorso di un marito condannato a versare 760 euro all’ex – Sentenza del 7 luglio 2015
Da oggi strada in salita per ottenere l’aumento dell’assegno di divorzio quando sussiste il sospetto di redditi in nero da parte del coniuge obbligato. È infatti l’avente diritto a dover provare l’esistenza di ricavi non dichiarati e la mancata produzione di tutti i rapporti bancari, nonostante le richieste della controparte.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14051 del 7 luglio 2015, ha accolto il ricorso di un marito condannato a versare 760 euro all’ex.
In poche parole per la prima sezione penale la quantificazione del contributo mensile fatta dalla Corte d’Appello di Milano è inesatta. Da un lato, infatti, i giudici territoriali indicano i redditi lordi dell’uomo, non lontani da quelli rappresentati nel ricorso dall’altro collegano conseguenza negative alla mancata integrazione delle produzioni documentali richieste in primo grado e mai soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari.
Bocciando la sentenza impugnata il Collegio di legittimità mette nero su bianco che sotto tale profilo deve considerarsi – a prescindere dalla problematica inerente al valore probatorio dell'inottemperanza, in assenza di ulteriori elementi – che non risulta indicata a fronte della contestazione dell'esistenza di tali rapporti – la fonte di prova ad essi relativa, incombente sulla controparte.