Il diritto al ripensamento non può essere svuotato di contenuto; la dichiarazione è inefficace solo quando è già avvenuto l’affidamento – Sentenza, 3 dicembre 2018
Il riconoscimento del figlio effettuato dalla madre dopo il parto in anonimato revoca la dichiarazione di adottabilità. Il diritto al ripensamento della donna, infatti, non può essere svuotato di contenuto. Tuttavia la dichiarazione può diventare inefficace quando è già avvenuto l’affidamento preadottivo.
Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 31196/18 del 3 dicembre che ha accolto il ricorso di una donna che aveva partorito in anonimato.
Per il bambino si era quindi aperto il procedimento di adozione abbreviata. In seguito però la mamma aveva presentato istanza di sospensione della procedura con contestuale richiesta di riconoscimento della maternità, precisando di avere mutato la propria volontà.
Il tribunale per i minorenni ha respinto la domanda e la Corte d’appello, pur dando atto che la richiesta di sospensione fosse stata tempestava, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a impugnare la decisione che aveva negato la sospensione del procedimento.
Di qui il ricorso in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di adottabilità era stata emessa dopo la sua istanza con la conseguenza che la dichiarazione di adottabilità doveva essere revocata. In pratica il diritto al riconoscimento da parte della madre biologica poteva essere esercitato anche in un secondo momento rispetto al parto.
La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha affermato che il riconoscimento materno dopo il parto in anonimato non era precluso dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore e sarebbe stato (non nullo ma) inefficace solo se questa declaratoria fosse stata seguita dall'affidamento preadottivo, che invece nella specie non era avvenuto. La Corte territoriale, pertanto, non poteva riscontrare il venir meno dell'interesse a impugnare la sentenza di primo grado, ben potendo l'appellante ancora procedere, se lo avesse voluto, al riconoscimento del figlio.