Necessario evitare la confusione delle funzioni nella rappresentanza processuale. Le modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia si applicano a nati e concepiti prima della legge 219/12 – Sentenza del 30 luglio 2014
Non può essere il tutore del minore a esprimere il consenso o il dissenso al secondo riconoscimento del figlio mentre il genitore che ha riconosciuto per primo il bambino è sospeso dalla potestà genitoriale.
Ne consegue che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell’azione proposta per il secondo riconoscimento da parte della madre pronunciata perché non risulta agli atti l’opposizione del padre: quest’ultimo ha già riconosciuto il minore ma risulta sospeso dalla potestà dopo che si è scoperta la mancata compatibilità biologica.
Il motivo? Bisogna evitare l’ibridazione delle funzioni nella rappresentanza processuale. Ancora: le modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia in tema di riconoscimento dei minori si applicano ai figli nati e concepiti prima della legge 219/12. È quanto emerge dalla sentenza 17277/14, pubblicata il 30 luglio dalla prima sezione civile della Cassazione.