Illegittimo il licenziamento per grave inadempimento contestato alla lavoratrice solo quando ha rivelato la gravidanza
Il ritardo del datore denuncia l’intento di privare del posto la donna incinta. Via libera al risarcimento dal giorno dell’interruzione senza messa in mora dell’azienda
Tutela ampia per le lavoratrici madri. Infatti, è illegittimo il licenziamento per grave inadempimento contestato alla dipendente solo quando ha rivelato la gravidanza. Infatti, ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15653 del 18 settembre, il ritardo del datore denuncia l’intento di privare del posto la donna incinta. Ma non è ancora tutto. Nelle interessanti motivazioni Piazza Cavour fa inoltre presente che è lecito il risarcimento dal giorno dell’interruzione senza messa in mora dell’azienda.
Insomma la sezione lavoro ha confermato il verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Perugia che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a una lavoratrice per un presunto mancato recupero di un credito dell’impresa.
Infatti l’accaduto, sempre negato dalla donna, le era stato contestato a mesi di distanza, quando la giovane aveva già reso nota la gravidanza.
Un comportamento, questo, che denuncia la volontà dell’impresa di disfarsi della lavoratrice incinta.
Sul fronte del risarcimento la Cassazione ha ricordato che questo matura al di là della messa in mora della società e della richiesta di reintegra da parte della dipendente.