Impossibile addebitare la separazione al marito per i continui tradimenti se lei abbandona spesso la casa coniugale, 23 agosto 2012

da | Ago 26, 2012 | Anno 2012

Impossibile addebitare la separazione al marito per i continui tradimenti se lei abbandona spesso la casa coniugale
Niente assegno se l’avente diritto ha ricevuto una cospicua eredità

La separazione non può essere addebitata per i continui tradimenti di lui se lei abbandona molto spesso la casa coniugale. In una situazione come questa è infatti difficile stabilire il nesso causale fra relazione extraconiugale e crisi irreversibile della coppia. Non solo. Niente mantenimento se il richiedente ha ricevuto una cospicua eredità.
Sono questi i principi affermati dalla Suprema corte con la sentenza n. 14610 del 23 agosto 2012.
Dunque la prima sezione civile ha condiviso le motivazioni della Corte d’Appello di Salerno che aveva escluso l’addebito della separazione agli ex coniugi per via dei continui tradimenti di lui.
«La ratio decidendi della sentenza, si legge nelle motivazioni, sta in ciò, che la Corte di Salerno ha respinto (anche) l’impugnazione della moglie, individuando due distinti comportamenti dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio ed astrattamente idonei ad integrare ragioni di addebitabilità della separazione – i plurimi allontanamenti di lei dalla casa familiare, contrari al dovere della coabitazione, ed i plurimi "tradimenti" del marito, contrari al dovere di fedeltà -, valutando tali comportamenti tenuti da entrambi i coniugi nel corso della convivenza nel più ampio contesto della lunga vita coniugale e pervenendo alla conclusione che, siccome per la dichiarazione di addebito della separazione è necessaria la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il fallimento del matrimonio, non può affermarsi, nella fattispecie, che il comportamento dell’uno o dell’altro dei coniugi abbia determinato l’intollerabilità della convivenza».
Di più sul fronte assegno la Cassazione ha ribadito che al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, come indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita tenuto dai coniugi durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando altresì le disponibilità patrimoniali dell’onerato.