Lo schema di DL contiene diverse novità tra le quali:
- incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;
- autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
- disciplina il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;
- consente la nomina di appositi Commissari straordinari per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari, per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata non più finanziati con risorse PNRR, per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
Tra le misure di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC:
- si introducono ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare;
- si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi.
Infine tra le principali novità, si evidenzia l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Il Piano 5.0 è stato istituito al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, entro la data del 31 dicembre 2025.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
- a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
- e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
- f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
- g) alle modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Isa Maggi
Dottore commercialista, revisore dei conti