Inutile dedurre in Cassazione di essere senza lavoro e casa perché il mini-assegno non aumenta

da | Giu 5, 2018 | Anno 2018

Elementi già presi in considerazione dai giudici del merito che non possono essere apprezzati in sede di legittimità. Il criterio del tenore di vita pregresso resta in soffitta aspettando le Sezioni unite – Ordinanza 4 giugno 2018

 

 

Niente da fare. È inutile per la ex dedurre in Cassazione di essere disoccupata e senza casa: il miniassegno divorziale stabilito non aumenta perché tratta di elementi già presi in considerazione dai giudici di merito e che non possono essere riesaminati in sede di legittimità. Ciò che conta, oggi, è verificare se sussistono o no i requisiti di autosufficienza economica del coniuge richiedente indicati dalla sentenza 11504/17, che ha introdotto un vero e proprio revirement nella giurisprudenza di legittimità. È quanto emerge dall’ordinanza 14231/18, pubblicata il 4 giugno dalla sesta sezione civile della Cassazione, laddove si attende ancora la pronuncia delle Sezioni unite che farà chiarezza: la svolta degli “ermellini” nel maggio 2017 ha mandato in pensione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come parametro di riferimento per il diritto al trattamento economico del coniuge “debole”; il tutto mentre dalla stessa Suprema corte sono invece emersi segnali favorevoli a considerare il tenore di vita, non ultime la richiesta del sostituto procuratore generale nell’udienza del 10 aprile scorso e l’ordinanza 10417/18, pubblicata il 2 maggio.