L’affidatario non deve informare prima l’altro genitore sulle spese straordinarie per i figli

da | Apr 3, 2016 | Anno 2016

Prevale l’interesse dei minori, tenuto a rimborsare il coniuge non collocatario che non adduce subito validi motivi di dissenso. Esborsi per il patentino auto e moto necessari per l’autonomia dei giovani – Sentenza, 31 marzo 2016

 

Il coniuge affidatario non ha l’obbligo di informare e concertare preventivamente con l’altro le spese straordinarie per i figli, poiché si tratta di una decisione di maggiore interesse per la prole. Non solo. Scatta l’obbligo del rimborso di tali oneri a carico del genitore non affidatario se non ha tempestivamente presentato delle valide ragioni di dissenso. Lo dichiara il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 2667/15, pubblicata dalla prima sezione.

Il giudice respinge la domanda di un uomo che citava in giudizio l’ex coniuge perché fosse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso a suo carico riguardante spese straordinarie per il mantenimento dei figli. In particolare, il ricorrente lamentava che alcune di queste spese (bicicletta elettrica, patentino moto, spese di arredamento della cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese) non fossero indispensabili e che non c’era stata una preventiva concertazione con l’altro genitore. Il tribunale veneto dichiara nullo il decreto perché emesso senza una completa produzione di prove al riguardo. E infatti, come emerge dagli atti, alcune spese straordinarie risultano necessarie, ma altre no. Detto questo, l’istanza del ricorrente risulta infondata, alla luce del principio della Cassazione che prevede non configurabile a carico del carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La conseguenza è che, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Un ultimo cenno va speso per gli esborsi relativi al patentino auto e moto, spese che, rientrano, tenuto conto dell’evoluzione dei costumi e delle necessità dei giovani, tra quelle funzionali per l’autonomia dei figli stessi e, come tali, sussumibili nel concetto di necessarietà. Il giudice rigetta la domanda.