Discriminatorio negare all’uomo riposi e malattie-bambino: donna di casa assimilata alla lavoratrice autonoma, danno non patrimoniale da 50 euro al giorno. Vince la consigliera di parità della provincia di Venezia – 8 giugno 2015
Sentenza 105/15, pubblicata pubblicata il 25 maggio dalla sezione lavoro della
Corte d’appello di Venezia
Dipendente discriminato solo perché la moglie è casalinga. Paga il danno non patrimoniale l’amministrazione pubblica che nega al lavoratore padre i riposi giornalieri e i congedi per malattia del figlio ex articoli 40 e 47 del testo unico 151/01sul mero rilievo che la madre del minore non lavora fuori dalle pareti domestiche e dunque ben potrebbe occuparsi del pargolo al posto dell’uomo.
E ciò anche se il Consiglio di Stato si è espresso in senso opposto in sede consultiva (2732/09): la figura della casalinga è infatti assimilata alla lavoratrice autonoma dalla giurisprudenza di legittimità e l’orientamento garantista risulta più in linea con i principi della bigenitorialità. È quanto emerge dalla sentenza 105/15, pubblicata il 25 maggio dalla sezione lavoro della Corte d’appello di Venezia, che conferma la pronuncia del tribunale (cfr. “Riposi e congedi per malattia del figlio al dipendente pubblico anche se la moglie è casalinga”, pubblicata il 15 febbraio 2012).