La casa familiare va all’asta se l’assegnazione è trascritta prima del pignoramento ma dopo l’ipoteca – Sentenza del 20 aprile 2016
La banca creditrice ben può far vendere coattivamente l’immobile anche se il coniuge cui è stata attribuita la casa familiare ha provveduto a far trascrivere il provvedimento di assegnazione adottato dal giudice della separazione in data anteriore al pignoramento. E ciò perché il credito della banca è assistito da ipoteca, perché si tratta di un mutuo: prevale dunque la garanzia reale, iscritta in epoca anteriore all’assegnazione della casa, in quanto il diritto sull’immobile dell’ex coniuge assegnatario non può essere equiparato a quello del locatario. È quanto emerge dalla sentenza 7776/16, pubblicata il 20 aprile dalla terza sezione civile della Cassazione.