La casa resta al convivente non proprietario in caso di assegnazione dell'immobile ai minori

da | Set 17, 2015 | Anno 2015

Coppie di fatto con gli stessi diritti di quelle sposate. L'appartamento non dev'essere rilasciato all'acquirente anche se la trascrizione dell'atto precede il provvedimento dei Tribunale dei minori – Sentenza 11 settembre 2015

La Suprema corte rilancia i diritti delle coppie di fatto. La casa in cui vivono i minori resta infatti al convivente, anche se non proprietario, in caso di assegnazione dell'immobile ai bambini. Non basta. L'appartamento non dev'essere rilasciato al terzo acquirente neppure se la trascrizione dell'atto di compravendita è precedente l'assegnazione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17971 dell'11 settembre 2015, ha accolto il ricorso di una donna che viveva, con i figli avuti dal compagno, in un immobile che era stato venduto prima dell'assegnazione da parte del Tribunale dei minori.
Rilanciando l'importanza della convivenza more uxorio, anche alla luce dell'ultima riforma, la prima sezione civile ha parificato le unioni di fatto a quelle legittime.
In sentenza i Supremi giudici spiegano infatti che anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile. Egli, peraltro in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.
Per questo l'assegnazione dell'immobile da parte del Tribunale dei minori è anche opponibile al terzo acquirente che, in sede di stipula dell'atto di compravendita, era sicuramente a conoscenza dello stato di fatto o di diritto in cui si trovava. In questo caso l'occupazione da parte della donna e dei suoi due figli. Ma non solo. In sentenza i Supremi giudici ricordano che con un'altra sentenza, la n. 7214 del 2013, la stessa Cassazione ha affermato che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario verso l'altro legittima questo alla tutela possessoria.