La controversia sulla gestione del patrimonio del figlio è di pertinenza del giudice della separazione, 30 ottobre 2012

da | Ott 31, 2012 | Anno 2012

La controversia sulla gestione del patrimonio del figlio è di pertinenza del giudice della separazione
Lite davanti al tribunale dei minorenni solo per i coniugi non separati o tra i quali non sia in corso il procedimento

 
Qualora sia in atto una controversia sulla gestione della rendita immobiliare di beni pervenuti per donazione al figlio minorenne tra i due coniugi in causa di separazione, la competenza è sempre del giudice della separazione. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 18686 del 30 ottobre 2012, ha accolto il ricorso contro l’ordinanza del tribunale di Catanzaro emessa nel corso del procedimento di due coniugi con cui è stata declinata in favore del tribunale dei minorenni la competenza del tribunale ordinario, sull’istanza proposta dalla moglie: con questa la donna chiedeva che il marito partecipasse attivamente alla gestione della rendita immobiliare dei beni regalati al figlio. La prima sezione civile ha ribadito che, pendendo tra le parti la causa di separazione, la competenza a decidere spetta al giudice ordinario. Al riguardo, Piazza Cavour ha osservato che «l’art. 709 ter Cpc stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale e il giudice del procedimento in corso, ossia il giudice della separazione giacche la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l’art. 155 Cc sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata a entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo». E ancora, «tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell’art. 316 Cc che attraverso il richiamo contenuto nell’art. 38 Cc, affida al tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all’esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione». Pertanto, il ricorso è stato accolto, pendendo tra le parti causa di separazione la competenza a decidere spetta a questo giudice.