Solo indizio di abbandono anche la mancata fruizione del termine di sospensione. Chi chiede di non essere nominata nell’atto di nascita non rinuncia alla genitorialità. Riavrà sua figlia la suora stuprata – Sentenza del 7 febbraio 2014
La madre che ha scelto di restare nell’anonimato al momento del parto non rinuncia per questo a riconoscere il figlio in un secondo momento anche se non si avvale del termine di sospensione del procedimento di adottabilità che è stato introdotto proprio per consentire una pausa di riflessione: all’opzione materna per l’anonimato, infatti, non si può riconoscere la portata di valido e irretrattabile consenso all’adozione del figlio, mentre “pesa” la convenzione di Strasburgo laddove prescrive che l’assenso all’adozione può essere dato dalla madre soltanto quando si è ristabilita dalla conseguenze del parto. È quanto emerge dalla sentenza 2802/14, pubblicata il 7 febbraio dalla prima sezione civile della Cassazione.