Si versa nell’ipotesi ordinaria e non precaria, il termine finale non determinato coincide con il venir meno delle esigenze cui risponde l’immobile: solo il bisogno improvviso fa scattare la restituzione – Sentenza, 7 aprile 2016
Altro che precario. La madre prima dà in comodato al figlio l’immobile da destinare a casa familiare e poi, dopo che i rapporti si sono guastati, vuole riprenderselo sostenendo che il contratto integri l’ipotesi precaria ex articolo 1810 Cc. E invece no: perché quando l’uso dell’immobile è determinato, come in questo caso, si rientra nel comodato ordinario e dunque il termine finale del contratto, che non è stato determinato ad hoc dalle parti, deve ritenersi coincidente con il venir meno delle esigenze alle quali risponde il bene oggetto del negozio, cioè nella specie dare un tetto alla famiglia del figlio. È quanto emerge dalla sentenza 34/2016, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Fermo.