Scatta l'astreinte per il genitore che ostacola i rapporti dell'altro col minore: la donna versa 30 euro a controparte se costringe l'ex a passare per casa sua a prendere i libri di scuola o la borsa dello sport – Decreto, 8 maggio 2016
Scatta l’astreinte per la mamma separata che ostacola i rapporti dell’ex col minore: paga alla controparte 50 euro ogni volta che senza motivo impedisce al figlio di pernottare il mercoledì sera dal padre e 30 euro ogni volta che costringe l’ex a passare per casa sua per prendere i libri di scuola o la borsa dello sport del bambino.
La spinta forzosa ex articolo 614 bis Cpc si rende necessaria per far rispettare l’ammonimento rivolto alla donna, responsabile di atteggiamenti ostativi rispetto ai rapporti fra l’altro genitore e il minore. È quanto emerge dal decreto emesso dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
Ruolo da condividere
Il bambino resta affidato al Comune perché i genitori sono ancora ai ferri conti nonostante siano passati anni dalla separazione. La Ctu non ha dubbi: la mamma «è premurosa e attenta», ma non accetta che il bimbo diventi un po’ autonomo e soprattutto non vuole condividere il ruolo del genitore con il padre. Il quale pure ha le sue criticità nel promuovere l’accesso all’ex partner: il bambino ha infatti due tipi di vestiti e di cellulare, a seconda se sta con mamma o papà, e quando il figlio arriva a casa dell’uomo è costretto a spogliarsi e a indossare gli abiti che trova e a lasciare lo smartphone con cui il minore comunica con gli amichetti. Deve intervenire il giudice a stabilire che ciascun genitore deve consentire al figlio di telefonare all’altro quando il bambino di trova presso di sé. Insomma: le parti potranno arrivare all’affido condiviso del minore solo se seguiranno un percorso di sostegno alla genitorialità che la coppia dovrebbe assiduamente seguire con modalità congiunte per almeno un anno. E per la signora scatta l’ammonimento d’ufficio ex articolo 709 ter Cpc perché la finisca di complicare le relazioni del bambino con il papà. Decreto immediatamente esecutivo.