La malattia del genitore non esime il figlio dall’obbligo di utilizzare l’auricolare durante la guida, 10 maggio 2010

da | Mag 12, 2010 | Anno 2010

L’esigenza di avvisare il genitore gravamente malato di prepararsi per andare in ospedale, non rappresenta uno stato di necessità per il figlio sorpreso al volante al cellulare senza auricolare.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 11266 del 10 maggio 2010, ha respinto il ricorso di un uomo che, sorpreso al cellulare senza auricolare mentre si recava dal padre gravemente malato per accompagnarlo all’ospedale, aveva invocato lo stato di necessità affermando l’urgenza della telefonata. L’opposizione al verbale era stata già respinta dal Giudice di Pace, cosí l’uomo aveva presentato ricorso in cassazione. Il giudice di legittimità, definitivamente decidendo sulla questione, ha però confermato la decisione del tribunale affermando che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di uso di cellulare senza auricolare, qualora il conducente del veicolo invochi l’esimente dello stato di necessità per situazione di pericolo, tale situazione, “quando si riconnette all’alimentazione, alle cure mediche, ai medicinali, ecc., deve avere un carattere d’indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare all’agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piú disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita, per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona. Ne consegue che non può essere ritenuto sussistente lo stato di necessità, come scriminante dell’illecito, quando sussista la possibilità d’ovviare altrimenti al pericolo, onde, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida – per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o, come nella specie, per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura – deve ritenersi che il conducente non possa invocare l’esimente ove non sia dimostrata l’impossibilità (e non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all’opera di soccorso, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione; ciò che, nella specie, non poteva comportare, obiettivamente, alcun considerevole ritardo con effetti quoad vitam nei confronti del malato”.