La moglie non sloggia dalla casa dopo che all’ex marito è stata pignorata la quota di comproprietà, 5 marzo 2013

da | Mar 6, 2013 | Anno 2013

La moglie non sloggia dalla casa dopo che all’ex marito è stata pignorata la quota di comproprietà
Sì all’esecuzione forzata per rilascio soltanto se l’ufficiale giudiziario ingiunge al codetentore qualificato di riconoscere il compossessore

   
Non può essere preteso coattivamente il rilascio dell’immobile detenuto dal coniuge separato assegnatario dell’ex abitazione familiare dopo che la quota di comproprietà al 50 per cento dell’altro coniuge è stata trasferita ai creditori di quest’ultimo all’esito della procedura esecutiva immobiliare. O meglio: l’esecuzione per rilascio può essere effettuata anche nei confronti del terzo che ha un legittimo titolo di detenzione, come il coniuge assegnatario dell’alloggio, ma soltanto se si osserva la disposizione per la quale l’ufficiale giudiziario deve ingiungere al codetentore qualificato di riconoscere il compossessore. È quanto emerge dalla sentenza 5384/13, pubblicata il 5 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione.