La prescrizione annuale dell’indennità di maternità si ferma nel tempo necessario all’Inps per il silenzio rigetto, 8 novembre 2012

da | Nov 11, 2012 | Anno 2012

 
La prescrizione annuale dell’indennità di maternità si ferma nel tempo necessario all’Inps per il silenzio rigetto
Il procedimento amministrativo blocca il decorso durante i periodi di attesa incolpevole della lavoratrice assicurata
 

   
L’Inps non può evitare di versare l’indennità di maternità obbligatoria e facoltativa post partum: deve infatti ritenersi sospeso il termine di prescrizione annuale durante il periodo di formazione del silenzio-rigetto dell’amministrazione, oltre che del silenzio-rifiuto. È quanto emerge dalla sentenza 19329/12 della sezione lavoro della Cassazione pubblicata l’8 novembre.

Decorso sospetto
È vero: l’assicurata che richiede il beneficio dell’indennità di maternità ha un anno di tempo per ottenerla, altrimenti scatta la prescrizione. Ma è altrettanto vero che il termine annuale di prescrizione viene sospeso dal procedimento amministrativo: ciò significa che l’istante beneficia dei centoventi giorni utili per la formazione del silenzio rifiuto, e dei centottanta giorni utili per la formazione del silenzio rigetto. Risulta allora dovuta l’indennità di maternità all’assicurata, laddove alla data della notifica del ricorso del procedimento giurisdizionale non era ancora maturato il termine di prescrizione: così decide Piazza Cavour che condanna l’Inps al pagamento dell’indennità e ribadisce che il termine di prescrizione è sospeso durante il periodo di attesa incolpevole dell’assicurato.