La relazione extraconiugale di natura omosessuale può essere motivo di addebito della separazione
Legittime e sufficienti le testimonianze dei parenti del coniuge tradito
Rischia l’addebito della separazione il coniuge che intrattiene una relazione extraconiugale di natura omosessuale testimoniata dai parenti della parte tradita. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 19114 del 6 novembre 2012, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un marito contro l’addebito da parte della Corte d’appello di Venezia per aver violato gli obblighi di fedeltà e assistenza nei confronti della consorte.
La prima sezione civile ha osservato che la separazione della coppia era avvenuta per il fallimento del rapporto matrimoniale determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dell’uomo, ai quali andava attribuita «efficacia casuale determinante dell’intollerabilità della convivenza dopo le scelte (omosessuali nda) operate dal marito» che, oggettivamente, non potevano mantenere in piedi un vero e proprio rapporto di coppia. Ma non solo. La Suprema corte ha ritenuto legittima e sufficiente la testimonianza circa la relazione extraconiugale gay riportata da alcuni parenti della moglie. Pertanto, la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il marito a rimborsare alla moglie le spese del giudizio di cassazione, liquidate in poco più di mille euro quale compenso di difesa, oltre a 200 euro per esborsi e accessori.