La separazione non può essere addebitata a chi lascia la casa perché non tollera la convivenza con la suocera, 24 febbraio 2011

da | Mar 6, 2011 | Anno 2011

Anche in assenza di tradimento o di altri gravi motivi.
 
La separazione non può essere addebitata alla moglie che lascia la casa familiare per i continui litigi con la suocera convivente. Ciò anche se l’abbandono della residenza è avvenuto in assenza di gravi motivi quali il tradimento di lui o le vessazioni ma semplicemente per l’impossibilità di continuare a vivere tutti insieme.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4540 del 24 febbraio 2011, ha dato ragione a una donna che, senza attendere la separazione formale, aveva abbandonato la casa perché non tollerava più la convivenza con la suocera.
Il caso riguarda una famiglia di Pescara. Moglie, marito, due figli e la suocera. Vivevano insieme da quindici anni. A un certo punto la situazione era diventata insostenibile a causa dei continui litigi, tanto che lei aveva deciso di chiedere la separazione. Ma prima ancora di aver formalizzato l’intenzione era scappata dalla casa. Poi si era rivolta al Tribunale di Pescara che aveva pronunciato la separazione senza addebito.
Le cose erano andate peggio per la signora in secondo grado. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2006, aveva infatti addossato a lei la colpa della crisi, addebitandole la separazione. Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito contro la lunga convivenza con la madre di lui e il clima insopportabile di litigi che ormai si respirava in casa.
La prima sezione ha accolto il gravame giustificando l’uscita di scena della signora causata dalla suocera. Insomma, hanno detto espressamente i giudici, per scappare da casa può bastare la presenza scomoda della suocera e non è necessario che il marito o la moglie ti tradisca.
“La giusta causa di allontanamento – si legge in sentenza – è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e ne conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi”. In poche parole, “se la frattura è precedente l’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani dev’essere esclusa”.